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Autoveicoli e Patenti di guida

L’attestazione consolare di conferma della validità della patente di guida e’ un documento che, per il periodo di permanenza all’estero, fa fede dell’avvenuta verifica del permanere dei requisiti di idoneita’ psichica e fisica. Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, il titolare della patente deve rivolgersi all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e provvedere al rinnovo della patente.

I requisiti per ottenere l’attestazione sono i seguenti:

  • Il titolare della patente deve essere residente o dimorante in Paesi extra UE da almeno 6 mesi;
  • Il titolare deve essere in possesso dei requisiti psico-fisici previsti dalle norme vigenti, opportunamente certificati dal medico di fiducia dell’Ufficio Consolare;
  • La patente di guida deve essere:
    • di categoria A e B;
    • con validita’ di non oltre quattro mesi antecedenti la data di scadenza;
    • scaduta da non più di tre anni.

I documenti da presentare ai fini del rilascio dell’attestazione sono i seguenti:

  • domanda di rinnovo;
  • patente italiana originale;
  • certificato medico con fotografia formato tessera redatto da un medico di fiducia dell’Ambasciata (il certificato medico ha validità di 3 mesi; la prenotazione della visita medica ed il pagamento al medico dell’onorario dovuto sono a carico dell’interessato);
  • importo di Euro 57, pari alla somma dell’imposta di bollo su certificato medico e del diritto consolare per l’attestazione di conferma di validità della patente (Tabella dei diritti consolari);
  • copia del passaporto italiano.