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INFORMATIVA PER LE AZIENDE OPERANTI O INTERESSATE AD OPERARE IN MYANMAR

A seguito del colpo di Stato dell’1 febbraio 2021 la situazione in Myanmar è in costante deterioramento, soprattutto in termini di violazioni dei diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali, fortemente limitate. A fronte di ciò, l’UE ha adottato sette pacchetti di misure sanzionatorie (l’ultimo il 20 luglio 2023) nei confronti di individui, sia civili che militari, ed entità e conglomerati economici che contribuiscono a finanziare le Autorità de facto birmane.

Nel riconoscere il ruolo importante che molte aziende europee ed anche italiane svolgono a sostegno dei lavoratori in Myanmar, si ritiene utile ribadire che tutte le aziende italiane presenti in Myanmar, o potenzialmente interessate a fare affari nel Paese, sono invitate a porre in essere la necessaria “due diligence” nello sviluppo di attività di “sound business” e ad attenersi al quadro sanzionatorio e regolamentare in vigore.

Si torna pertanto ad attirare l’attenzione delle aziende sulla necessità di:

  • astenersi scrupolosamente dallo stipulare contratti commerciali e/o partenariati con società ed entità commerciali e individui direttamente o indirettamente controllate dai militari del Myanmar (Tatmadaw), o comunque da individui ed entità soggetti a sanzioni europee;
  • rispettare rigorosamente i Principi Guida delle Nazioni Unite su Imprese e Diritti Umani, al fine di evitare di causare, o contribuire a determinare, impatti negativi sui diritti umani attraverso le proprie attività;
  • anche al di là di quanto sopra: svolgere un’accuratadue diligence in materia di diritti umani, verificando in particolare:

o gli eventuali impatti negativi sui diritti umani (soprattutto in termini di violazioni dei diritti dei lavoratori) che l’impresa potrebbe causare, o contribuire a determinare, attraverso le proprie attività;

o gli impatti che potrebbero discendere dai propri prodotti, servizi o operazioni, anche in ragione delle relazioni commerciali, con particolare riguardo al traffico d’armi o altre transazioni che possano beneficiare la Giunta militare;

o l’assetto proprietario di eventuali aziende o enti partner, per accertarsi che non vi figurino individui collegati alla Giunta militare.

Con particolare riferimento alle sanzioni UE nei confronti del Myanmar, si segnala che l’attività di due diligence include sia i profili oggettivi (categorie merceologiche soggette a restrizioni) che quelli soggettivi (persone fisiche e giuridiche con cui non si possono intrattenere rapporti commerciali, anche se leciti sotto il profilo merceologico) applicabili alla transazione. Si segnalano a tal riguardo i seguenti atti normativi UE:

  • il Regolamento (UE) n. 401/2013 e la Decisione (PESC) n. 184/2013, entrambi consultabili nella versione consolidata;
  • il Regolamento (PESC) n. 1497/2023 e la Decisione (PESC) n. 1502/2023, per gli emendamenti non ancora inclusi nell’atto legale consolidato.

Per completezza di informazione, si invitano le aziende a consultare le seguenti linee guida:

  •  Linee guida della Commissione riguardanti l’attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (Doc. 3361/2021);
  • Migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive (Doc. 10572/2022);
  • Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE (Doc. 5664/2018).

Si segnala inoltre la possibilità di effettuare le ricerche relative alle persone fisiche e giuridiche sanzionate anche attraverso il sito internet ufficiale EU Sanctions Map.

Sulle importazioni di legno e prodotti derivati, si rammenta la necessità di conformarsi al Regolamento UE 995/2010 (EU Timber Regulation – EUTR), recepito in Italia con il D.lgs 178/2014 che ne disciplina anche gli aspetti sanzionatori in caso di violazione, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021, che attua il regolamento (UE) 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Quanto alle conseguenze previste in caso di violazione della regolamentazione sanzionatoria, si attira l’attenzione delle aziende sulla normativa di riferimento:

  • per le restrizioni soggettive: D.lgs. 109/2007 che, nel caso di violazione di tali restrizioni, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 500.000,00, salvo che il fatto costituisca reato;
  • per le restrizioni di carattere oggettivo/merceologico: D.lgs. 221/2017 che prevede, inter alia, la reclusione da 2 a 6 anni o una multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro per chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso, ovvero presti servizi di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione in relazione ai prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.