Acquisto della cittadinanza italiana
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Modalità di acquisto automatiche
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- Per filiazione.
- Per nascita sul territorio italiano, in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis.
- Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (nel caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso).
- Per adozione, sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile. Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi in Modalità d’acquisto a domanda: Naturalizzazione).
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Modalità di acquisto su domanda
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Dichiarazione di volontà dell’interessato
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Se lo straniero è discendente da cittadino italiano per nascita (fino al 2° grado) può ottenere la cittadinanza se (in alternativa):
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- svolge il servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assume un impiego pubblico alle dipendenze dello Stato, anche all’estero;
- risiede legalmente in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età. Se lo straniero è nato sul territorio italiano può ottenere la cittadinanza se risiede legalmente ed ininterrottamente in Italia dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età.
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I requisiti richiesti sono:
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- residenza legale in Italia per un periodo di almeno sei mesi dopo il matrimonio oppure tre anni di matrimonio se residenti all’estero;
- validità del matrimonio o dell’unione civile;
- assenza di condanne penali;
- assenza di impedimenti connessi alla sicurezza nazionale.
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La domanda di acquisto della cittadinanza va indirizzata al Ministro dell’Interno e va presentata alla Prefettura della Provincia di residenza, se la residenza è in Italia, o all’Autorità diplomatico-consolare, se la residenza è all’estero. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la pagina dedicata.
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Naturalizzazione
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I requisiti sono:
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- dieci anni di residenza legale;
- reddito sufficiente;
- assenza di precedenti penali;
- rinuncia alla cittadinanza d’origine (ove prevista).
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Il numero di anni può essere abbreviato a:
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- tre anni di residenza legale per i discendenti di ex cittadini italiani per nascita fino al secondo grado e per gli stranieri nati sul territorio italiano;
- quattro anni di residenza legale per i cittadini di uno Stato appartenente alle Comunità Europee;
- cinque anni di residenza legale per gli apolidi e i rifugiati, così come per gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani;
- sette anni di residenza legale per l’affiliato da cittadino italiano;
- non è richiesto alcun periodo di residenza per gli stranieri che hanno prestato servizio allo Stato per un periodo di almeno cinque anni, anche all’estero.
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La domanda di naturalizzazione va intestata al Presidente della Repubblica e presentata alla Prefettura della Provincia di residenza.
Riacquisto della cittadinanza italiana
In caso di perdita, la cittadinanza italiana può essere riacquistata:
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Automaticamente
Dopo un anno dalla data in cui è stata stabilita la residenza nel territorio della Repubblica, salvo che entro lo stesso termine non vi si rinunci.
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Con domanda
- Prestando effettivo servizio militare nelle Forze Armate Italiane;
- assumendo, o avendo assunto, un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato anche all’estero;
- presentando, per i residenti all’estero, presso l’Autorità Consolare italiana, una dichiarazione tesa al riacquisto della cittadinanza italiana e stabilendo, entro un anno dalla dichiarazione, la propria residenza in Italia;
- mediante dichiarazione, da parte della cittadina italiana che ha perduto automaticamente la cittadinanza per matrimonio con uno straniero celebrato anteriormente al 1° gennaio 1948.