{"id":68,"date":"2023-04-11T18:18:08","date_gmt":"2023-04-11T16:18:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=68"},"modified":"2023-10-26T20:10:05","modified_gmt":"2023-10-26T13:40:05","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambyangon.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p>L\u2019Ufficio Consolare riceve gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione. Il settore di Stato Civile degli uffici consolari, oltre alla gestione dei registri di Nascita, Matrimonio, Divorzio e Morte, assiste i cittadini residenti nella circoscrizione nell&#8217;espletamento delle seguenti pratiche:<\/p>\n<ul>\n<li>redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e affissione all\u2019albo consolare;<\/li>\n<li>celebrazione del matrimonio consolare esclusivamente per i matrimoni tra italiani e non vietnamiti;<\/li>\n<li>ricezione e trasmissione delle sentenze di divorzio rilasciate dal Tribunale locale ai Comuni competenti per la trascrizione;<\/li>\n<li>trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle prefetture competenti.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/\">Informazioni generali<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>NASCITA<\/strong><\/p>\n<p>I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all\u2019estero ed eventualmente in possesso di un\u2019altra cittadinanza, sono cittadini italiani, pertanto la loro nascita deve essere registrata in Italia. Per effettuare la comunicazione di una nascita, bisogna, previa comunicazione via mail all\u2019indirizzo\u00a0<a href=\"mailto:consolare.yangon@esteri.it\">consolare.yangon@esteri.it<\/a>, presentare la seguente documentazione:<\/p>\n<ul>\n<li>richiesta trascrizione debitamente compilata e firmata;<\/li>\n<li>atto di nascita, emesso dal competente Ufficio di Stato Civile straniero, legalizzato presso il Ministero degli Affari Esteri birmano, munito di traduzione in italiano;<\/li>\n<li>copia del passaporto di entrambi i genitori.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Qualora non siano sposati, i genitori del minore devono presentarsi in Ambasciata, muniti dei documenti sopra citati, per procedere al riconoscimento del minore.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MATRIMONIO<\/strong><\/p>\n<p>In base alle nuove disposizioni normative, \u00e8 stato soppresso per i cittadini italiani l&#8217;obbligo delle pubblicazioni in caso di matrimonio da celebrarsi di fronte alle Autorit\u00e0 di un Paese estero. Le pubblicazioni rimangono invece necessarie qualora il cittadino italiano intenda contrarre matrimonio in Ambasciata.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Matrimonio in Ambasciata<\/strong><br \/>\nCliccare <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/matrimonio_0\/\">qui<\/a>\u00a0per approfondimenti. Prego scrivere a\u00a0<a href=\"mailto:consolare.yangon@esteri.it\">consolare.yangon@esteri.it<\/a>\u00a0per richiedere un appuntamento in merito alle procedure da seguire.<\/li>\n<li><strong>Registrazione in Italia del matrimonio all\u2019estero di cittadini italiani<\/strong><br \/>\nIl matrimonio celebrato all\u2019estero per avere valore in Italia deve essere trascritto in Italia presso il Comune competente.<br \/>\nNel modulo di richiesta di trascrizione, disponibile presso questo Ufficio Consolare, deve essere specificato se i nubendi decidono per la separazione o comunione dei beni. Qualora si decida per la separazione dei beni, questo Ufficio redige l&#8217;atto di convenzione (in linea di massima lo stesso giorno) che dovra&#8217; essere firmato da entrambi gli sposi davanti al personale del Consolato.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>UNIONI CIVILI<\/strong><\/p>\n<p>A\u00a0seguito dell\u2019entrata in vigore del DPCM del 23.07.2016 n. 144, con il quale viene regolamentata la tenuta del registro provvisorio delle unioni civili,\u00a0\u00e8 ora possibile richiedere all\u2019Ufficio Consolare di competenza (in base alla residenza di una delle due parti) la costituzione di unioni civili tra persone dello stesso sesso, di cui almeno una in possesso della cittadinanza italiana.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano che abbia contratto all\u2019estero matrimonio o unione civile (anche prima dell\u2019entrata in vigore della Legge 76\/2016 sulle unioni civili), ha l\u2019obbligo di far pervenire all\u2019Ufficio Consolare competente per residenza il relativo atto ai fini della trascrizione in Italia nel registro provvisorio delle unioni civili.<\/p>\n<p>Gli Uffici consolari non sono competenti, invece, per quanto attiene allo scioglimento delle predette unioni civili, procedura che\u00a0\u00e8 demandata al Comune di residenza in Italia di una delle due parti o al Comune presso cui e\u2019 iscritta o trascritta la dichiarazione di costituzione dell\u2019unione civile.<\/p>\n<p>Per ulteriori informazioni\u00a0\u00e8 possibile rivolgersi all\u2019indirizzo e-mail\u00a0<a href=\"mailto:consolare.yangon@esteri.it\">consolare.yangon@esteri.it<\/a>\u00a0o presentarsi allo sportello dell\u2019Ufficio Consolare dell\u2019Ambasciata negli orari di apertura.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>DIVORZIO<\/strong><\/p>\n<p>La legge n. 162 del 10.11.2014 negli artt. 6 e 12 introduce importanti novit\u00e0 in tema di separazioni consensuali, sulla cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (divorzi consensuali) e sui procedimenti di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, volte a semplificare le procedure.<\/p>\n<p>Per conoscerle vi invitiamo a visitare il sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/11\/10\/14G00175\/sg\">http:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2014\/11\/10\/14G00175\/sg<\/a>.<\/p>\n<p>Per poter registrare in Italia una sentenza di divorzio pronunciata all\u2019estero ai sensi dell\u2019Art. 64, Legge 31 maggio 1995, n. 218 \u00e8 necessario:<\/p>\n<ul>\n<li>che la sentenza sia passata in giudicato e deve essere presentata in originale o copia autenticata e legalizzata con la traduzione ufficiale<\/li>\n<li>la dichiarazione sostitutiva di atto notorio (v. sez. Modulistica)<\/li>\n<li>una fotocopia di tutta la documentazione presentata.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni:<\/p>\n<ul>\n<li>La sentenza non \u00e8 contraria ad altra sentenza pronunziata da un giudice italiano passata in giudicato;<\/li>\n<li>Non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;<\/li>\n<li>La copia certificata conforme deve essere presentata con bollo autentico del Tribunale. Se i documenti sono validi secondo la legislazione del luogo di emissione, l\u2019Ufficio consolare provvede all\u2019invio dei documenti al Comune italiano per la registrazione della sentenza.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>MORTE<\/strong><\/p>\n<p>La morte di un cittadino italiano avvenuta all\u2019estero deve essere trascritta in Italia. I documenti necessari per registrare il decesso sono:<\/p>\n<ul>\n<li>richiesta di trascrizione;<\/li>\n<li>certificato di morte legalizzato dal Ministero degli Affari Esteri birmano, munito di traduzione in italiano;<\/li>\n<li>copia del passaporto del defunto.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Tutti i certificati di stato civile emessi dalle locali autorit\u00e0 dovranno essere presentati in originale e, ove previsto, legalizzati e tradotti in italiano, al fine dell\u2019invio da parte dell&#8217;Ufficio consolare ai Comuni competenti.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"L\u2019Ufficio Consolare riceve gli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e li trasmette ai comuni italiani per la trascrizione. 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