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INFORMATIVA PER LE AZIENDE OPERANTI O INTERESSATE AD OPERARE IN MYANMAR

A seguito del colpo di Stato del 1° febbraio 2021 la situazione in Myanmar è in costante deterioramento, soprattutto in termini di violazioni dei diritti umani, inclusi i diritti dei lavoratori e le libertà sindacali, fortemente limitate. A fronte di ciò, l’Unione Europea ha adottato nove pacchetti di misure restrittive (l’ultimo, su iniziativa italiana, il 29 ottobre 2024) nei confronti di individui, sia civili che militari, ed entità e conglomerati economici che contribuiscono a finanziare le Autorità de facto birmane.

Con particolare riferimento alle misure restrittive UE nei confronti del Myanmar, si segnala che l’attività di due diligence include sia i profili oggettivi (categorie merceologiche soggette a restrizioni) che quelli soggettivi (persone fisiche e giuridiche con cui non si possono intrattenere rapporti commerciali, anche se leciti sotto il profilo merceologico) applicabili alla transazione. Si segnalano a tal riguardo i seguenti atti normativi UE:

Nel riconoscere il ruolo importante che molte imprese europee ed anche italiane svolgono a sostegno dei lavoratori in Myanmar, si ritiene utile ribadire che tutte le aziende italiane presenti in Myanmar, o potenzialmente interessate a fare affari nel Paese, sono invitate a porre in essere una “due diligence” rafforzata nello sviluppo di attività di “sound business” e ad attenersi al quadro sanzionatorio e regolamentare in vigore. Si torna pertanto ad attirare l’attenzione delle aziende sulla necessità di:

  • astenersi scrupolosamente dallo stipulare contratti commerciali e/o partenariati con società ed entità commerciali e individui direttamente o indirettamente controllate dai militari del Myanmar (Tatmadaw), o comunque da individui ed entità soggetti a sanzioni europee;
  • tutelarsi, in merito alla possibile riesportazione di propri prodotti, da Paesi terzi, verso il Myanmar, in violazione delle misure restrittive;
  • verificare l’assetto proprietario di eventuali aziende o enti partner, per accertarsi che non vi figurino individui collegati a soggetti ricompresi nel quadro sanzionatorio UE.

Per completezza di informazione, si invitano le aziende a consultare le seguenti linee guida:

  • Linee guida della Commissione europea riguardanti l’attuazione di alcune disposizioni del Regolamento (UE) n. 401/2013 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione nel Myanmar/Birmania (Doc. 3361/2021);
  • Migliori pratiche dell’UE per l’attuazione effettiva di misure restrittive, come emendate il 3 luglio 2024 (Doc. 11623/24);
  • Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE (Doc. 5664/2018).

Si segnala la possibilità di effettuare le ricerche relative alle persone fisiche e giuridiche sottoposte a misure restrittive anche attraverso il sito internet ufficiale EU Sanctions Map, ferma restando la necessità di confermare quanto risultante sui pertinenti atti normativi UE, indicati dallo stesso sito web.

Sulle importazioni di legno e prodotti derivati, si rammenta la necessità di conformarsi al Regolamento UE 995/2010 (EU Timber Regulation – EUTR), di cui alla versione consolidata del 1° gennaio 2020 e recepito in Italia con il D.lgs 178/2014, che ne disciplina anche gli aspetti sanzionatori in caso di violazione, nonché del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/998 del Consiglio del 21 giugno 2021 (il quale ha inserito nell’elenco dei soggetti listati la “Forest Products Joint Venture Corporation Limited”, operante nell’industria del legname in Myanmar), che attua il Regolamento (UE) 401/2013 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania.

Quanto alle conseguenze previste in caso di violazione delle misure restrittive dell’UE, si attira l’attenzione delle aziende sulla normativa di riferimento:

  • per le misure restrittive finanziarie: D.lgs. 109/2007 che, nel caso di violazione di tali restrizioni, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 a euro 500.000,00, salvo che il fatto costituisca reato;
  • per le restrizioni di carattere oggettivo/merceologico: D.lgs. 221/2017, come da ultimo emendato nel 2023 che prevede, inter alia, la reclusione fino a 6 anni o una multa da euro 25.000 a euro a 250.000 euro per chiunque effettui operazioni di esportazione di prodotti a duplice uso, ovvero presti servizi di assistenza tecnica o di servizi di intermediazione in relazione ai prodotti medesimi, senza la relativa autorizzazione ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

Il 5 giugno 2025, la Conferenza Internazionale del Lavoro ha adottato una Risoluzione, ai sensi dell’art. 33 della sua Costituzione (la misura più incisiva nel quadro dell’Organizzazione), quale seguito operativo del rapporto della Commissione di inchiesta presentato nel 2023 circa le violazioni delle norme fondamentali del lavoro in Myanmar.

L’obiettivo è quello di combattere efficacemente tutte le forme di lavoro forzato e garantire un clima favorevole alla libertà di associazione. Essa non impone sanzioni di natura economica o commerciale, ma formula importanti misure atte a promuovere una condotta aziendale responsabile senza, al tempo stesso, danneggiare i mezzi di sostentamento dei lavoratori o il loro posto di lavoro.

La risoluzione in parola invita governi, datori di lavoro e lavoratori a coordinarsi per promuovere la libertà di associazione ed eliminare il lavoro forzato e a sostenere attività indipendenti di monitoraggio e denuncia.

Per le aziende che operano in Myanmar, ciò significa:

  • Riesaminare i rapporti con le Autorità militari e interrompere relazioni che contribuiscano alla repressione, come il supporto militare o finanziario;
  • Rispettare i regimi sanzionatori;
  • Continuare a condurre una due diligence rafforzata sui diritti umani;
  • Monitorare e adeguare le pratiche salariali;
  • Perseguire un coinvolgimento dei portatori di interesse, anche attraverso il dialogo sociale.